La sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011 della Seconda Sezione Civile Corte di Cassazione, vertendo su una materia di competenza del Garante della privacy, costituisce un utile riepilogo delle regole di tutela dei dati personali nell’ambito del condominio.
Con tale sentenza, infatti, i giudici della Suprema Corte, consolidando l’orientamento di precedenti pronunce del Garante della Privacy, hanno stabilito che: “l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di la’ della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti interessati nell’ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non e’ necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilita’ civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.

E’ dunque pacifico che in materia di trattamento dei dati personali, il d.lgs. n. 196/2003 impone l’osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti. In tale prospettiva gli spazi condominiali, essendo accessibili a terzi estranei al condominio, non possono essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di un condomino moroso napoletano, che aveva citato in giudizio il condominio per danni a causa dell’affissione della sua posizione debitoria nella bacheca dell’androne condominiale. In particolare, i giudici supremi, da un lato, hanno riconosciuto il diritto di ciascun condomino di conoscere i dati relativi alle posizioni debitorie altrui nei confronti della collettività condominiale, dall’altro, hanno stabilito che tali informazioni, avendo una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, hanno natura di dati personali e, come tali, sono soggetti alla disciplina del codice della privacy ed alle regole generali per il trattamento che lo stesso delinea. Da ciò, dunque, discende il divieto di affiggere nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, poiché esposte all’attenzione indiscriminata di soggetti estranei. Ed allora il mancato rispetto di tale divieto è fonte di responsabilita’ civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del Codice della Privacy (Dlgs. 196/2003).
In conclusione, all’amministratore di condominio spetta il compito di adottare tutte le opportune precauzioni atte ad evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.
il link della sentenza: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=5#
Avv. Gaetano Danilo Lista