Inadempimento contrattuale del medico

La responsabilità per inadempimento contrattuale del medico in caso di mancato raggiungimento del risultato prospettato al paziente

Con la sentenza n. 5342 del 21 dicembre 2010 la Sezione III Civile della Corte di Appello di Roma  ha stabilito che il medico risponde per inadempimento contrattuale, qualora la percentuale di riuscita dell’intervento si rivelasse inferiore a quella espressamente prospettata.

Inoltre, il paziente ha diritto al risarcimento del danno da parte del professionista per lesione costituita dalla “omessa adeguata informazione”. Nel caso in questione, il medico aveva  prospettato al paziente una percentuale di riuscita dell’intervento parti al 99,20%, che poi non è stata raggiunta. Secondo i giudici, il medico è venuto meno al dovere di informare correttamente il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità di riuscita.

In tal modo, dunque, il comportamento del chirurgo ha causato un’alterazione della condizione indispensabile per la validità del consenso del paziente, costituita dalla consapevolezza delle caratteristiche del trattamento terapeutico e chirurgico. Ciò trova conforto nell’art. 32, co. 2, della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nell’articolo 13 della Costituzione, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale e nell’articolo 33 della legge 833/1978, in base al quale non è possibile sottoporre il paziente ad accertamenti e trattamenti contro la sua volontà.

Pertanto, i giudici di secondo grado hanno stabilito che il medico e la clinica sono obbligati, in solido, a risarcire i danni subiti dal paziente. Il primo per il diretto operare della sua responsabilità professionale, mentre la seconda per effetto del c.d. contratto atipico di spedalità. Quanto alla “omessa adeguata informazione”, al paziente spetta anche il risarcimento specifico per la lesione subita, che va tenuta ben distinta dalla quella dovuta a imprudenza, imperizia o negligenza tenuta dal professionista sanitario nello svolgimento della propria prestazione.

Trattasi di un danno, che va liquidato dal giudice in via equitativa. A tanto deve aggiungersi, oltre che il risarcimento per inabilità temporanea, il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi parimenti in via equitativa, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che errori medici del genere sono in grado di compromettere anche l’equilibrio psichico della persona e, di conseguenza, di pregiudicare la serenità del paziente.