Danni alla salute collettiva derivanti dall’esercizio abusivo della professione medica

L’art. 348 del codice penale punisce “chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta l’abilitazione dello Stato …”. Per i laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentale, la garanzia di un’adeguata professionalità deriva dal diploma di laurea, dal superamento dell’esame di stato (abilitazione) e dall’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale.

La ragione per cui lo Stato ha istituito gli Ordini per la quasi totalità delle libere professioni intellettuali va rinvenuta nell’interesse dei cittadini più che in quello dei professionisti. L’Ordine, dunque, costituisce una garanzia per il cittadino, in quanto vigila sull’esercizio della professione. Pare scontato precisare che la funzione dell’Ordine non è di garanzia dei contenuti tecnici della professione, alla quale provvede lo Stato attraverso gli esami di profitto, di laurea e di abilitazione, bensì di viglianza della correttezza etica con la quale i professionisti iscritti all’Ordine svolgono la propria attività. Pertanto, solo i suddetti laureati possono fare diagnosi e cura. Ciò non perchè ad essi sia stato conferito un “monopolio”, ma per garantire ai cittadini che il livello di prestazione professionale sia quanto meno sufficiente. Coloro che non fanno parte di questa categoria commettono il reato di esercizio abusivo previsto dall’art. 348 c.p. e, quindi, pongono in pericolo la salute individuale e la salute collettiva. Al riguardo l’art. 32 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività…”.

I giudici della Suprema Corte hanno statuito, salvo rarissime eccezioni, che l’esercizio è abusivo anche quando il non laureato impiega mezzi di diagnosi e/o di cure diversi da quelli della Medicina “scientifica”. Infatti, l’art. 348 c.p., esistente come garanzia per i cittadini, si riferisce (anche se in modo implicito) al “fine” della prestazione medica (difesa della salute) indipendentemente dai mezzi impiegati per raggiungere lo scopo.

Il reato sussiste anche se la prestazione avviene con il consenso del malato, è limitata ad un unico atto ed è gratuita. E’ irrilevante, poi,  la convinzione dell’agente di non operare contra legem e la sua personale perizia, capacità, abilità. Si aggiunga, inoltre, che risponde del reato (a titolo di concorso) anche il professionista abilitato che consente o agevola lo svolgimento di attività professionale da parte di persona non autorizzata.

In questi ultimi decenni l’esercizio abusivo ha assunto dimensioni preoccupanti. Un metodo semplice per verificare l’abilitazione del proprio medico e del proprio odontoiatra consiste nel ricercare il suo nome al seguente link: http://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/ricercaProfessionisti.public;jsessionid=5DCE248F969492C7E23F06B09BF1C466

avv. Gaetano Danilo Lista